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Sassuolo-Pescara, i biancazzurri vincono 0-3 a tavolino: ecco perché

Il risultato finale della partita Sassuolo-Pescara, terminata sul campo con la vittoria degli emiliani per 2 reti a 1, potrebbe essere clamorosamente ribaltato dal giudice sportivo per l’irregolare tesseramento di un calciatore neroverde.
Ad accorgersi dell’anomalia è stato proprio il giudice sportivo che ha ravvisato come non fossero regolari i documenti relativi all’ex Antonino Ragusa.

In sostanza il club di Squinzi, pur avendo in mano tutti i documenti relativi al tesseramento dell’ex Pescara, avrebbe dimenticato di inviare la Pec, la posta certificata alla Lega, per comunicare il cambiamento della lista dei 25 calciatori che possono prendere parte al gioco.

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Il tesseramento di Ragusa dal Cesena risale al 26 agosto dopo che la società emiliana aveva già inviato la lista ufficiale dei 25 della rosa alla Lega calcio. Per inserire il nome di Ragusa, regolarmente tesserato, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questa fattispecie, il regolamento prevede, da 12 mesi, che il club inoltri alla Lega calcio una Pec con la notifica della sostituzione. La Lega sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione. In questi casi il giudice sportivo commina d’ufficio lo 0-3 al Sassuolo.

La società neroverde annuncia che presenterà ricorso anche se pare che abbia sbagliato indirizzo nell’inviare la Pec.

Questo il comunicato ufficiale del giudice sportivo:

«Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.»

Dunque potrebbero giungere 3 punti insperati per i ragazzi di Oddo ma fondamentali in chiave salvezza.