Ordinanza parrucchieri, estetisti, tatuatori, centri estetici, esercizi commerciali, attività artigiane e altri esercizi in Abruzzo: il testo, gli allegati, le misure e le prescrizioni.
Il testo integrale dell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, firmata oggi, mercoledì 5 maggio (ordinanza n. 56 del 06.05.2020), e avente per oggetto:
Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper.
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Di seguito il testo dell’ordinanza numero 56 del 6 maggio 2020 del governatore Marsilio e, a seguire, i relativi allegati con misure, prescrizioni, modalità di svolgimento delle attività, pratiche da adottare, orari, e altre informazioni:
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in articolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;PRESO ATTO della Nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all’Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. del 2020;
VISTI:
il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” ;
il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO l’ultimo D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
VISTO, in particolare, l’art. 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che testualmente dispone: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020…..Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.”
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
VISTO che l’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 testualmente dispone: “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
CONSIDERATE ancora attuali le esigenze di contenimento della diffusione del coronavirus che continua a circolare anche all’interno della Regione Abruzzo in maniera decisa, seppure in fase calante, che impongono il mantenimento delle misure del distanziamento sociale in un’ottica, tuttavia, di allentamento progressivo delle misure di contenimento;
RITENUTO, pertanto, che anche nella Fase 2, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, sia consentita l’apertura solo dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00;
RITENUTO di prevedere che le edicole, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche nei giorni festivi, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore;
RITENUTO, di consentire lo svolgimento dei mercati settimanali laddove il giorno di loro effettuazione ricada in corrispondenza di una festività;
RITENUTO di consentire l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti anche nei giorni festivi e di festa patronale con orario dalle 08.00 alle 14.00, garantendo che gli ingressi per l’acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
RITENUTO, altresì, di consentire la vendita per asporto di cibo cucinato e bevande (da parte di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) previa prenotazione on-line, telefonica o tramite app, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
RITENUTO, inoltre, di precisare che la vendita per asporto è consentita per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che gli esercizi commerciali possono sempre effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020;
RITENUTO di confermare il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi nonché l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
RITENUTO di specificare che le attività commerciali al dettaglio oggetto del punto 4. lettera a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020, sono solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, non essendo consentite altre attività di commercio al dettaglio al di fuori di quelle indicate nel predetto elenco;
RITENUTO utile precisare che le attività consentite nei mercati, sia coperti che scoperti, sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli;
RITENUTO opportuno consentire, a far data dal 18 maggio 2020, salvo diverse disposizioni a livello nazionale che intervengano medio tempore, l’esercizio delle attività di tutte le imprese artigiane e delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere;
RITENUTO di consentire la manutenzione di camper, caravan e roulotte e di escludere ogni attività ludico ricreativa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: picnic, barbecue, etc.;
RITENUTO opportuno integrare quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, specificando che, qualora per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;
ORDINA
per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, al fine di contenere e contrastare la diffusione di Covid-19 in linea con le restrizioni fissate a livello nazionale,
1) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l’apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei centri commerciali;
2) che negli esercizi di cui al precedente punto 1) non sono ricomprese le edicole, le farmacie e le parafarmacie che possono rimanere aperte anche nei giorni festivi, secondo gli specifici orari, anche notturni, già in vigore;
3) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti sono consentite anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00;
4) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
a) previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;
b) garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;5) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, la vendita per asporto è consentita, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto come pure per caffè, cappuccini o altre bevande, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che gli esercizi commerciali possono sempre effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
6) che è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
7) che le attività commerciali al dettaglio oggetto dei punti 4), 5) e 6) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020, sono solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, non essendo consentite altre attività di commercio al dettaglio al di fuori di quelle indicate nel predetto elenco;
8) che, nei comuni nei quali il mercato settimanale si svolge in giorni festivi e nei giorni di festa patronale, ne è consentito lo svolgimento, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020;
9) che le attività consentite nei mercati di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 (punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli;
10) che, dal 18 maggio 2020, sono consentite le attività di tutte le imprese artigiane, a condizione che:
a) siano iscritte all’albo di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e alla L.R. 30 ottobre 2009, n. 23;
b) non siano in modalità aperta al pubblico, ma che le consegne delle forniture e dei prodotti avvenga, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza dei clienti o dei fornitori sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e/o dei documenti di trasporto;
c) il lavoro venga svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti all’attività, senza la presenza di dipendenti;
d) l’attività venga svolta con la presenza, all’interno dei locali, di una sola persona (titolare, collaboratore familiare o socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di conviventi;
e) sia effettuata, previamente alla riapertura delle attività, la sanificazione dei locali e, nel caso in cui nel medesimo locale l’attività venga svolta da più persone, sia rispettato il distanziamento sociale delle postazioni di lavoro e sia adottato l’uso di mascherine e guanti;
f) la sanificazione avvenga con cadenza giornaliera;11) che, a far data dal 18 maggio 2020, è consentito l’esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, che ne fanno parte integrante;
12) che gli artigiani che svolgono le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere sono sottoposti agli obblighi dei predetti Allegati 1) e 2) e non agli obblighi indicati nel precedente punto 10);
13) che è consentita la manutenzione dei camper, dei caravan e delle roulotte. È, invece, esclusa ogni attività ludico ricreativa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: picnic, barbecue, etc.;
14) che, ad integrazione di quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 con riferimento ai mercati coperti e scoperti, qualora, per ragioni logistiche, le misure indicate ai punti 4) e 6) della predetta ordinanza non siano applicabili, ovvero non consentano una gestione funzionale delle aree mercatali, il sindaco, con propria motivata ordinanza, disciplina le diverse modalità organizzative del mercato, tali da garantire in ogni caso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;
15) che per tutti gli esercizi commerciali individuati dalla presente Ordinanza resta ferma l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
16) che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.Allegato 1
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore/piercer, e centro benessere1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:
a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID19”;
b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;
d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienicosanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24/4/20) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di acconciatore, estetista e/o tatuatore/piercer, centro benessere.2. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario.
Sono stabilite le seguenti disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario a carattere vincolante e non indicativo:
a) svolgere le attività esclusivamente su appuntamenti (tramite telefono, app, social network, o e-mail), dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla prestazione professionale, nonché nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
b) richiedere al cliente la compilazione del vigente modello di autocertificazione in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, una volta compilato, conservarlo presso i locali di propria pertinenza fino alla fine dell’emergenza sanitaria in corso;
c) qualora il cliente sia un minore, quest’ultimo può essere accompagnato da un adulto con lui domiciliato, esercente la patria potestà o delegato da un genitore, previa attestazione scritta da esibire in sede di controlli;
d) avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (ad esempio, tosse, congiuntivite, etc.) o se nei quattordici precedenti abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o sia rientrato da zone a rischio (secondo le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità);
e) predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locandine, cartelli, etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Si evidenzia che il predetto materiale informativo può essere scaricato dai siti istituzionali delle strutture pubbliche aventi competenza in materia (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), Regioni, etc.);
f) regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l’ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
g) assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca la stessa cliente in tutte le fasi della lavorazione, per evitare promiscuità all’interno della stessa struttura;
h) posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
i) assicurare la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi comuni (es. distributori bevande);
j) consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento;
k) per le imprese maggiormente strutturate e con dipendenti, adottare orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti;
l) assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano (ad esempio, tempi di trattamento per tintura, asciugatura, smalti, etc.);
m) fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica sia da parte del lavoratore che del cliente e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente (trattamenti viso-corpo-mani, taglio-piega-lavaggio capelli…) e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza (mettere a disposizione la mascherina di cortesia anche per il cliente qualora ne sia sprovvisto);
n) provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e learning);
o) far detergere le mani al lavoratore (secondo indicazioni dell’O.M.S. e del Ministero della Salute) prima dell’accesso al posto di lavoro e con frequenza regolare nei diversi momenti dell’attività lavorativa;
p) indossare sempre guanti monouso;
q) nei casi in cui non sia possibile l’uso di guanti (ad esempio, depilazione), è obbligatorio adottare le procedure di igiene previste da normativa vigente sia di settore che misure anticontagio Covid-19 (è fatto espresso divieto di indossare anelli, bracciali, orologi, etc.);
r) procedere, in relazione al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, ad accertare la temperatura corporea del dipendente in ingresso tramite idonei strumenti di misurazione della febbre (es. termometro infrarossi), nel rispetto delle indicazioni in tema di tutela della privacy;
s) informare tutti i lavoratori di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5°) o altri sintomi simili influenzali e contattare il proprio medico curante; il datore di lavoro deve inoltre informare il lavoratore circa le misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi o materiali multimediali;
t) garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti (secondo indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “Pulizia di ambienti non sanitari”) con frequenza di almeno due volte al giorno e comunque in funzione dell’affluenza, dei turni di lavoro e degli impianti di areazione, ponendo particolare attenzione anche alle superfici di contatto comuni quali porte, maniglie, corrimano, etc.;
u) garantire il regolare ricambio di aria con aperture naturali ove possibile, evitando tuttavia condizioni di discomfort microclimatico (correnti di aria calda/fredda eccessivi). In presenza di specifici impianti di ventilazione meccanica controllata, garantirne la funzione continuativa nelle ventiquattro ore con regolare pulizia/manutenzione dei filtri. Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (a tal proposito, si veda il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. del 21 aprile 2020);
v) mettere a disposizione contenitori per rifiuti chiusi (possibilmente con apertura a pedale) con sacchetto richiudibile. I rifiuti rappresentati da dispositivi (mascherine, guanti etc. utilizzati nella prevenzione del contagio da COVID-19), i fazzoletti di carta e materiali monouso, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
w) privilegiare l’utilizzo di dispositivi/strumenti monouso (ad esempio, lamette, aghi, teli, etc.). Si specifica che, per gli strumenti non monouso, è obbligatorio seguire i protocolli di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del settore. Invece, per i presidi in tessuto, è obbligatorio cambiare ad ogni cliente e lavare con detergente e acqua ad alte temperature (60 90°);
x) ove possibile, posizionare pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione ed una altra di lavoro;
y) utilizzare occhiali protettivi o visiere in plexiglas per i trattamenti face to face per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba, per le estetiste, limitatamente al trattamento viso). Igienizzare le postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio;
z) procedere alla disinfezione/sterilizzazione di strumentazioni e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo secondo le normative di igiene del settore;
aa) verificare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano regolarmente ricaricati. Evitare asciugamani di spugna/stoffa a favore di salviette usa/getta;
bb)riporre gli indumenti in armadietto separato e chiuso ivi compresi gli oggetti personali (borsa, abiti, scarpe, telefono, etc.);
cc) ricordare che le mascherine chirurgiche possono essere smaltite come normali rifiuti urbani e solo nei casi accertati o dubbi di Covid-19, dovranno essere smaltite come rifiuto speciale.3. Ulteriori disposizioni per i saloni di acconciatura che non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore.
Relativamente ai saloni di acconciatura che – contrariamente ai centri estetici – normalmente non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore, oltre le prescrizioni di cui al paragrafo precedente si devono rispettare, altresì, i seguenti obblighi:
a) delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile per distanze minime di un metro lineare;
b) distanziamento (almeno un metro) attraverso rimodulazione delle postazioni di lavoro (ove possibile) o utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti;
c) distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore, asciugatura, altro) nel rispetto delle distanze di sicurezza;
d) posizionamento di pannelli di separazione tra le postazioni di lavoro, qualora fosse impossibile la distanza di sicurezza.4. Misure aggiuntive per colo che svolgono le attività di tatuatore e/o piercer.
Per quanto concerne coloro che svolgono l’attività di tatuare e/o piercing, oltre le prescrizioni di cui al paragrafo 2) si devono rispettare, altresì, i seguenti obblighi:
a) utilizzare strumenti e prodotti necessari per il tatuaggio e per il piercing opportunamente disinfettati e sterilizzate e, ove possibile, monouso;
b) provvedere a sanificare e sterilizzare i materiali e le apparecchiature utilizzati;
c) adottare procedure specifiche di raccolta dei rifiuti;
d) applicare adeguate tecniche di trattamento della ferita da piercing.5. Misure aggiuntive per i centri estetici.
Per quanto concerne i centri estetici, oltre le prescrizioni di cui al paragrafo 2) si devono rispettare, altresì, i seguenti obblighi:
a) utilizzo di soprascarpe monouso;
b) utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;
c) accurata detersione e/o sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione dello 0,1% in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70%), ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento;
d) ricevimento clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento ed un altro almeno venti minuti per permettere la sanificazione e ventilazione dell’ambiente e degli strumenti);
e) sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;
f) confezionamento degli attrezzi stessi come avviene per la categoria medica dei dentisti;
g) sanificazione (secondo modalità indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “Pulizia di ambienti non sanitari”) ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari al fine di preservare la clientela da agenti patogeni, etc.;
h) utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;
i) utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie, fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°).6. Orario e turni di lavoro
Durante questa fase emergenziale e fino all’emanazione di nuove disposizioni in materia, al fine di evitare assembramenti di persone, è prevista la flessibilità dell’orario di lavoro, così, come di seguito esplicitato:
a) orario previsto dalle ore 08.00 alle ore 21.00;
b) possibilità di svolgere il lavoro dal lunedì al sabato;
c) facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione.
Deve essere previsto un calendario che preveda orari scaglionati di entrata e di uscita dei dipendenti, al fine di evitare, nei limiti del possibile, assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto all’entrata e all’uscita dalla sede operativa.4. Rappresentanti e corrieri esterni.
Gli ordinativi dei prodotti tramite rappresentanti o venditori sono effettuati per telefono, e-mail od altri dispositivi elettronici che garantiscano un’adeguata forma di distanziamento sociale.
Qualora ciò non fosse possibile, siffatta attività di ordinazione deve essere svolta fuori orario di lavoro e con l’utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale di due metri tra rappresentante ed acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercer e/o titolare del centro benessere e, al termine della visita, si devono disinfettare tutte le superfici venute a contatto con il rappresentante.
I corrieri non possono accedere ai locali aziendali. Prima di consegnare la corrispondenza, i pacchi od altro necessario alla attività di acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercer e/o titolare del centro benessere, i corrieri devono informare preventivamente del loro arrivo il titolare o il dipendente del salone di acconciatura e/o centro estetico. Le consegne vengono lasciate all’esterno, in prossimità dell’ingresso, dopo aver informato l’acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercer e/o titolare del centro benessere (o suo dipendente) dell’effettuazione della consegna al recapito indicato, mediante telefono, citofono, o anche a voce (ma a distanza), dopo aver suonato il campanello.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (ad esempio, bolle, fatture, etc.) deve avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, è obbligatorio lavare le mani con detergente, o per mezzo di una soluzione idroalcolica).
Qualora sia necessaria la firma di avvenuta consegna (ad esempio, per raccomandate, pacchi etc.), essa potrà essere apposta da un incaricato che, sempre osservando la distanza interpersonale minima di un metro, si recherà all’esterno.5. Simulazione.
Prima dell’entrata in vigore del presente atto (il 18 maggio 2020), le associazioni di categoria si impegnano, alla presenza di un responsabile della sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente a simulare presso uno o più saloni di acconciatura e centri estetici l’apertura dell’attività, utilizzando le procedure previste nel protocollo, con l’ausilio del personale della stessa struttura interessata dalla simulazione in questione.
Qualora la simulazione dovesse risultare negativa, l’entrata in vigore delle presenti disposizioni saranno sospese fino all’ottenimento di una procedura standard con esito positivo, prevedendo una ulteriore serie di simulazioni durante tutta una settimana lavorativa.6. Sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni diramate dal Ministero della Salute.
Il medico competente deve segnalare al Datore di Lavoro (o suo Preposto) tutte le situazioni di particolare fragilità, nonché le patologie attuali o pregresse dei dipendenti per la conseguente assunzione dei provvedimenti del caso.
Durante il perdurare di questa fase di emergenza e fino a nuova disposizione, devono essere, altresì, privilegiate, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta. Il rapporto di consulenza del Medico Competente va utilizzato in modo costante (anche ricorrendo, ove necessario, a modalità telematiche), poiché:
a) rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale;
b) può contribuire ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio;
c) è preziosa l’informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.7. Informazione.
Le associazioni di categoria interessate dal presente Protocollo devono realizzare una campagna pubblicitaria tramite gli organi d’informazione tradizionale o tramite i social network per informare l’eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese di acconciatura, estetica e centri benessere, al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria interessate dal presente Protocollo devono organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
Il datore di lavoro interessato dal presente Protocollo informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni impartite dalle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni devono esplicitamente comunicare:
l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o doi altri sintomi influenzali, nonché di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro;
l’impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
Le associazioni di Categoria, le associazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori, l’ANCI ed il Dipartimento prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente predispongono, d’intesa e nel rispetto delle disposizioni di legge, modelli informativi da appendere nei centri e da pubblicizzare validi per tutto il territorio dell’Azienda U.S.L. competente e, nello specifico:
informativa per accesso alla struttura;
norme da adottare in sala di attesa e prima di accedere i locali della struttura;
modalità di lavaggio delle mani;
procedura di vestizione/svestizione.Allegato 2)
Buone pratiche da adottare da parte degli operatori dei settori dell’acconciatura, dell’estetica, del tatuaggio/piercing e dei centri benessere1. Premessa.
Oltre a quanto già previsto nell’allegato 1) si riportano di seguito indicazioni sui comportamenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, nell’esercizio delle attività di acconciatore, estetista e/o tatuatore/piercer e centro benessere.2. Modalità di accoglienza del cliente con o senza sala di attesa.
Le modalità di accoglienza del cliente da parte dell’acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercer e/o centro benessere sono le seguenti, indipendentemente dalla presenza o meno di una sala d’attesa:
programmare appuntamenti per un cliente alla volta (oppure uno per operatore) calcolando bene i tempi tecnici, in modo da non creare attese, anche per avere il tempo sufficiente al ripristino e alla pulizia delle postazioni di lavoro;
predisporre all’ingresso dispenser di soluzioni o salviette igienizzanti per le mani;
mettere a disposizione del cliente mascherine, guanti ed eventuali sacchetti igienici per riporre i propri accessori e indumenti (o in alternativa, una superficie lavabile in cabina e che successivamente deve essere igienizzata);
far gestire la cassa e le operazioni contabili da personale munito dei DPI;
disinfettare la tastiera e gli apparecchi POS e le carte di pagamento ad ogni utilizzo;
disinfettare ogni maniglia e le sedute e ogni superficie della sala d’aspetto con cui il cliente è venuto in contatto;
fare in modo che i clienti durante la loro permanenza non tocchino nulla, incluse maniglie di porte, superfici, oggetti, etc.;
rimuovere dalla sala d’attesa:
◦ tavolini;
◦ cuscini;
◦ riviste;
◦ sedie inutili (se non è possibile rimuoverle e apporre del nastro e lasciarne libere solo due);
◦ album da disegno e giochi per bimbi;
◦ ogni altro oggetto che possa essere causa di promiscuità che non sia sanificabile.3. Modalità di svolgimento dell’attività e utilizzo dei DPI.
Le modalità di svolgimento dell’attività di acconciatore e/o estetista e/o tatuatore/piercer e/o centro benessere ed il relativo utilizzo di DPI devono seguire le seguenti prescrizioni:
lavare frequentemente e in modo accurato le mani con acqua e sapone (se non sono disponibili, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con una concentrazione di alcool di almeno il 60%) dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente infetti e tra un cliente e l’altro;
utilizzare preferibilmente materiali e accessori monouso;
utilizzare possibilmente guanti in nitrile e mascherine chirurgiche, in ottemperanza a quanto prescritto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
qualora la tipologia di trattamento non consenta al cliente di indossare la mascherina chirurgica e la distanza tra operatore e cliente è necessariamente ravvicinata utilizzare la mascherina FFP2 senza filtro;
utilizzare postazioni alterne per mantenere la distanza di sicurezza tra i clienti;4. Pulizia degli ambienti.
Le modalità di pulizia degli ambienti da parte dell’acconciatore e/o dell’estetista e/o tatuatore/piercer e/o del centro benessere ed il relativo utilizzo di DPI devono seguire le seguenti prescrizioni:
prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti;
manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.5. Pulizia degli strumenti, degli indumenti e della biancheria da lavoro
Le modalità di pulizia degli strumenti, degli indumenti e della biancheria da lavoro da parte dell’acconciatore e/o dell’estetista e/o tatuatore/piercer e/o del centro benessere ed il relativo utilizzo di DPI devono seguire le seguenti prescrizioni:
pulire gli accessori e le apparecchiature da lavoro dopo ogni servizio utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
indossare una divisa da lavoro e igienizzarla adeguatamente a fine giornata;
provvedere, a fine trattamento, a:
◦ rimuovere, con i guanti, pellicole, carta e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento, disinfettare le superfici delle apparecchiature e degli strumenti, il lettino, gli sgabelli ed ogni superficie dei piani di lavoro;
◦ sanificare gli occhiali e/o le visiere;
◦ smaltire adeguatamente il materiale monouso;
◦ aerare la cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente, prima di far entrare il cliente successivo.6. Gestione dei dipendenti e/o collaboratori.
Oltre al rispetto delle disposizioni generali si deve valutare la possibilità di suddividere i ruoli dei dipendenti e/o collaboratori. Ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo: alternarsi tra chi svolge il servizio al cliente e chi svolge funzioni di reception e cassa.7. Approfondimento su Sanificazione/Disinfezione.
Il termine “Sanificazione” è, in senso generico, sinonimo del termine “Disinfezione” e consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.
La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all’aria e all’acqua. Ogni qual volta si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, la quale comporta, di conseguenza, la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dall’aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell’aria alla temperatura, dall’umidità.
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