La popolazione in Abruzzo è sempre più anziana e oltre un quarto delle persone con più di 70 anni nel Comune di Pescara vive da sola. Un problema enorme in termini di vivibilità delle abitazioni, specie di quelle più vetuste: fino a tutti gli anni ’80 infatti si costruiva senza prevedere la presenza di un ascensore nel vano scale e molte delle realizzazioni degli anni ’50 e ’60 hanno vani scala troppo stretti per poterlo installare ora. Diviene quindi indispensabile l’ausilio dei montascale prezzi permettendo. Perchè sul mercato di questo ausilio (che lo Stato premia con una Iva al 4%) si è scatenata una vera e propria giungla. Esistono molti siti internet che propongono soluzioni modulari che sono quindi adattabili alle varie esigenze infrastrutturali delle abitazioni come ad esempio https://handicare-montascale.it/ .
Possibilità di accedere al bonus 110% anche per l’installazione di un montascale
Nella legge di bilancio il Governo ha ampliato la gamma delle iniziative di abbattimento delle barriere architettoniche che possono accedere al 110% di sconto delle tasse: il che vuol dire che il montascale di fatto viene pagato dallo sconto sulle tasse. Si legge infatti che sono ammessi al 110% “tutti quegli interventi che rientrano nella lettera e) dell’Articolo 16 bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 e che sono finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche”. Pertanto riconosce la possibilità di accedere al bonus 110% anche per l’installazione di un servoscala per le persone con disabilità e per gli over 65 anni.
Ricordiamo che per il superbonus 110% è necessario che un tecnico abilitato presenti asseverazione della richiesta e ad oggi siamo in attesa delle nuove linee guida che regolamenteranno la sezione riguardante i montascale.
E se nel condominio o nell’abitazione non ci sono over 65 e disabili?
La presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è in ogni caso irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus 110%.
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