Zona Rossa Abruzzo e Avezzano, nuova ordinanza presidente Marsilio: l’elenco dei comuni e le misure.
Oggi, 18 aprile, il presidente della Regione Abruzzo ha firmato una nuova ordinanza che riguarda i comuni della cosiddetta Zona Rossa e il comune di Avezzano.
Per i primi, viene riformulato l’elenco (con alcuni comuni non più inseriti nell’elenco) vengono confermate, dal 20 aprile 2020 e fino a cessate esigenze, una serie di misure restrittive mentre per quanto riguarda Avezzano, l’ordinanza appena firmata dal presidente Marsilio riguarda la giornata del 27 aprile prossimo.
Per quanto concerne i comuni facenti parte della zona rossa anche nella nuova ordinanza, ecco l’elenco:
- Castilenti,
- Castiglione Messer Raimondo,
- Bisenti,
- Arsita,
- Montefino,
- Villa Caldari (frazione di #Ortona).
Non fanno pertanto pi parte della zona rossa i comuni di Penne, Civitella Casanova, Montebello di Bertona e Farindola, inseriti invece nelle ordinanze precedenti.
Qui di seguito il testo dell’ordinanza n. 40 del 18 aprile 2020:
ORDINA
1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, sono confermate, con efficacia dal 20 aprile 2020 e fino a cessate esigenze, le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona:
a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno:
I. è consentito l’ingresso ad un Comune rientrante nella “zona rossa”, previa autorizzazione del Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
II. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;
III. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
IV. sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni “zona rossa” al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
V. in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ad un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
VI. nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita da un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di personale proveniente dalla “zona rossa” e non diversamente reperibile al di fuori della stessa”;
d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni “zona rossa”, ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;
g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat;
k) gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni “zona rossa” delle province di Pescara e di Teramo, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di salute, sono consentiti – ove si realizzino interamente nell’ambito dei territori di detti comuni – previa esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno;
2. che il giorno 27 aprile 2020 nel Comune di Avezzano possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
3. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.