Il Comune di Pescara annuncia un ricorso al Tar contro la sospensione da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo dei lavori di abbattimento in viale Regina Margherita iniziati ieri, lunedì 4 marzo.
Il progetto prevede, per la realizzazione di una corsia ciclabile sul lato mare, la rimozione di 19 pini. Ieri la ditta incaricata è riuscita ad abbattere 6 pini prima dell’intervento di cittadini e ambientalisti che hanno bloccato i lavori.
L’agronomo Carlo Massimo Rabottini è stato autore di una verifica fitostatica affidata dal Comune alla sua società Agro-For Consulting. Si tratta di un’analisi inedita nella storia amministrativa dell’Ente, fatta su 1.140 alberature cittadine, in particolare pini e querce, che il tecnico esterno sta ultimando e che, in base al rischio analizzato sulle 240 alberature di viale Regina Margherita, ha definito immediata e urgente la rimozione dei 19 pini divenuti oggetto del provvedimento e della protesta.
«Ci siamo trovati a dover contemperare due contrapposte esigenze», dice il sindaco Marco Alessandrini, «la tutela dell’incolumità pubblica o la sopravvivenza di piante pericolose che una volta abbattute saranno sostituite. Abbiamo scelto la tutela dell’incolumità pubblica. È inaccettabile la prospettazione secondo cui saremmo degli irresponsabili “Attila”, come qualcuno ormai ama chiamarci, che troverebbero un gusto sadico nel fare una cosa così drastica come abbattere inutilmente un albero. L’incolumità di persone e cose è un valore che sta sopra tutto. Questo a maggior ragione per una città come Pescara che solo lo scorso anno ha perso 350 alberi per maltempo e altre calamità, 50 esattamente fra il 3 e il 6 marzo 2015, diversi proprio in via Regina Margherita».
Queste le motivazioni del ricorso:
«I nostri uffici si erano ben posti la questione ed erano andati a fondo al vincolo: le aree di Via Regina Margherita interessate dai lavori non rientrano tra quelle soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, è utile precisare che l’art. 10 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004 elenca tra i beni appartenenti alla categoria dei beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico e non le alberature stradali come nel caso di specie che pertanto non necessitava di preventiva autorizzazione. La stessa definizione che il Codice Stradale fa di “strada”, o urbana e di quartiere o locale, e “marciapiede” si limita esclusivamente alla individuazione di corsie, carreggiate e marciapiedi e non ad altro elemento aggiuntivo. In merito alla richiesta di ottemperanza di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) e comma 3 L. 10/2013 “istituzone elenco alberi monumentali” si precisa che l’Ente ha trasmesso alla Regione Abruzzo e al C.F.S. Comando Provinciale di Pescara l’elenco degli alberi candidati secondo le valutazioni definite dal regolamento applicativo e ne ha visti approvati solo 5. Va aggiunto che l’art. 10 del D.leg. 42/2004 esclude la definizione di “bene culturale” ai beni immobili di età inferiore ai settanta; nel caso di specie gli alberi già abbattuti hanno un’età variabile tra i cinquanta e sessanta. Inoltre la zona risulta espressamente stralciata dal dettato legislativo di cui sopra anche in base a una delibera comunale del 1972 che lo riferisce solo alla zona fronte mare».
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