Un’automobile lasciata in sosta su un parcheggio comunale a pagamento oltre il limite di tempo per il quale si è pagato non può subire la contravvenzione da parte della polizia municipale.
A deciderlo è stato il giudice di pace Vincenzo Filiberto che ha dato ragione (e dunque torto al Comune) a un avvocato pescarese che ha fatto ricorso in opposizione al verbale di contestazione del 20 gennaio scorso per violazione del codice della strada ex articolo numero 7, commi 1 e 15. Il legale aveva subìto una contravvenzione dopo aver lasciato la propria vettura oltre il limite in via dei Bastioni, nella zona del mercato coperto.
Il giudice di pace motiva la sentenza spiegando come non vi sia alcun dubbio sull’annullabilità del provvedimento perché «in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8 del Codice della Strada». Comma che prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
In sostanza l’obbligo dell’automobilista sarebbe quello di pagare, stampare il bigliettino dei parcometri e apporlo in modo visibile nell’abitacolo.
Dunque, secondo il giudice di pace, la facoltà dei Comuni di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, deve essere letta in connessione con l’articolo 157 (arresto, fermata, sosta dei veicoli): nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della stessa.
In altre parole sarebbe passibile di contravvenzione chi lascia l’auto in sosta non indicando l’inizio della stessa (ovvero chi non rendesse visibile il tagliandino che certifica l’avvenuto pagamento), ma non chi lascia l’automobile per un tempo superiore a quello stabilito.
Dunque, in base a questa sentenza, la polizia municipale non potrebbe fare multe se la sosta si prolunga oltre il limite, perché vi sarebbe un inadempimento contrattuale con Pescara Parcheggi (che dovrebbe, nel caso, mettere in mora chi non ha pagato) e non un divieto di sosta.