Ordinanza del sindaco di Città Sant’Angelo: divieti e interdizioni per il 25 e 26 aprile e per il 1° maggio 2020.
Nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile, il primo cittadino angolano, Matteo Perazzetti, ha firmato un’apposita ordinanza con misure e restrizioni per le prossime giornate di festività, così come fatto dai colleghi di Pescara (leggi i dettagli dell’ordinanza del sindaco Masci su QUESTO LINK), e di Montesilvano (leggi i dettagli e le prescrizioni dell’ordinanza del sindaco De Martinis QUI).
Le prescrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus saranno valide nella cittadina in provincia di Pescara sabato 25 e domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio.
Di seguito il testo dell’ordinanza N. 24 del 23/04/2020 firmata dal sindaco di Città Sant’Angelo, Perazzetti, avente come oggetto “Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente relativa a speciali divieti e limitazioni
per le giornate del 25 e 26 aprile e del 1° maggio”:
ORDINA
nei giorni di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e venerdì 1° maggio 2020, per l’intera durata delle 24 ore:
1. interdizione assoluta al transito pedonale sui marciapiedi e sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano, con deroga per quanti debbano accedere o uscire dalla propria residenza, domicilio o abitazione posti su Viale Torre Costiera esclusivamente per attendere alle occupazioni per le quali è previsto l’utilizzo dell’autocertificazione conseguente al D. L. 19/2020, in vigore dal 26/03/2020;
2. interdizione assoluta al passaggio di acceleratori di velocità e velocipedi (biciclette, ciclomotori o mezzi a trazione elettrica) sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano;
3. divieto tassativo di accedere su tutte le spiagge del litorale cittadino compreso tra i comuni confinanti di Montesilvano e Silvi;
4. divieto assoluto di stazionare sulle aree verdi del territorio comunale, nelle zone esterne alle carreggiate viarie e nelle aree di sosta e/o parcheggi variamente denominati; ciò in aggiunta alle previsioni di chiusura al pubblico di parchi e aree verdi dotati di recinzione già adottate con precedenti provvedimenti.
AVVERTE
che il mancato rispetto dei divieti e limitazioni di cui sopra sarà punito ai sensi dell’art. 4 del D. L. 19/2020, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 400,00 a € 3.000,00. Se il mancato rispetto delle già menzionate misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
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