Divieto di balneazione a Città Sant’Angelo, l’ordinanza: i giorni e il tratto interessato.
Il Comune della città angolana in provincia di Pescara nella giornata di oggi, martedì 24 agosto, ha diffuso l’ordinanza relativa all’interdizione alla balneazione di un tratto di mare.
L’ordinanza in questione, valida con decorrenza immediata, è valida per i prossimi trenta giorni, e riguarda le acque all’altezza della foce del fiume Saline, “a partire dalla radice del Molo Sud della sponda destra del fiume per m. 200 a Nord più ulteriore distanza di sicurezza”.
Di seguito il post condiviso dal Comune tramite social e, a seguire, i dettagli della relativa ordinanza:
⚠️ ATTENZIONE ⚠️
⛔️ Divieto di balneazione per i prossimi 30 giorni nelle acque della foce del fiume Saline , a Città Sant’Angelo, a partire dalla radice del Molo Sud della sponda destra del fiume per m. 200 a Nord più ulteriore distanza di sicurezza. La misura è dovuta allo sversamento di liquami, nel fiume Saline.
Questo il testo dell’ordinanza condivisa dal Comune di Città Sant’Angelo:
ORDINA
con decorrenza immediata, l’interdizione temporanea per 30 giorni a partire dalla presente, alla balneazione sul litorale del Comune di Città Sant’Angelo (PE), nel tratto di mare come di seguito individuato:
1) le acque della foce del fiume Saline a partire dalla radice del Molo Sud della sponda destra del fiume per m. 200 a Nord più ulteriore distanza di sicurezza, in premessa specificata, aventi le seguenti coordinate
WGS84 (decimali):-inizio (Lat. 42.527683, Long. 14.150092)
-fine (Lat. 42,5260120-Long. 14,1529460);
1) il divieto di transitare, sostare, pescare e tuffarsi sulle opere di difesa della costa (quali pennelli, scogliere, frangiflutti, etc.) su tutto il tratto del litorale del Comune di Città Sant’Angelo;
2) al Settore Tecnico comunale di porre ben visibile sul posto i prescritti cartelli con l’indicazione di “DIVIETO DI BALNEAZIONE”
La presente Ordinanza viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa:
-al Comando di Polizia Municipale di Città Sant’Angelo;
-alla Capitaneria di Porto -Guardia Costiera di Pescara -Piazza della Marina, 1 Pescara
-al Comando Guardia Costiera di Montesilvano;
-all’ ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara Viale G. Marconi, 51 – 65126 PESCARA
-alla REGIONE ABRUZZO – Servizio 00.MM. e Acque Marine Via Catullo, 2 – 65127 PESCARA
-al MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Prev.ne Sanitaria – Ufficio IV – Via G. Ribotta, 5-00144 ROMA.Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale e gli Organi Sanitari competenti, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale l’eventuale asportazione dei cartelli di divieto, onde poter permettere l’immediato ripristino.
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Abruzzo, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativaREGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 60 del 24/08/2021