Decreto Legge 22 aprile 2021: il testo completo, le misure e gli allegati.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, ossia il cosiddetto “Decreto Riaperture“, con le nuove misure riguardanti la ripresa delle attività economiche e sociali. Per guardare le slide con la sintesi delle principali misure adottate clicca sull’immagine qui di seguito:
Di seguito il testo completo del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 avente come oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, entrato in vigore il 23 aprile e, a seguire, i due allegati:
Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in
uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai
sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche’
ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle previste
dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave.Art. 2
Misure relative agli spostamenti1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di
salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o
abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, e’ consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia’ conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino
la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma
non e’ consentito nei territori nei quali si applicano le misure
stabilite per la zona rossa.
3. I provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi
dell’articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in
dipendenza dei medesimi spostamenti.Art. 3
Disposizioni urgenti per le attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore.1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico
2020-2021, e’ assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale
lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
dell’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
nonche’, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca,
delle attivita’ scolastiche e didattiche della scuola secondaria di
secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei
Sindaci. La predetta deroga e’ consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita’ sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, anche
con riferimento alla possibilita’ di limitarne l’applicazione a
specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche’, nella zona rossa,
sia garantita l’attivita’ didattica in presenza ad almeno il 50 per
cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per
cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La
restante parte della popolazione studentesca delle predette
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita’ didattiche e curriculari delle universita’
sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di
organizzazione della didattica e delle attivita’ curricolari
predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero
dell’universita’ e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita’
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento
in presenza delle attivita’ formative degli insegnamenti relativi al
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita’ formative
rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero
territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della
didattica e delle attivita’ curriculari prevedono, salva diversa
valutazione delle universita’, lo svolgimento in presenza degli
esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita’ di
orientamento e di tutorato, delle attivita’ dei laboratori, nonche’
l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli
studenti con disabilita’ e degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, ferme restando le attivita’ che devono
necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato
Universitario Regionale di riferimento che puo’ acquisire il parere,
per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di
Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della
competente Conferenza dei Direttori, nonche’ alle attivita’ delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’.Art. 4
Attivita’ dei servizi di ristorazione1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le
attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, nonche’ da protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano
ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita’ dei servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche
al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.Art. 5
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche
all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza
consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo’
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita’ devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e’
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo, nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione
di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di
livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport
individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza
consentita non puo’ essere superiore al 25 per cento di quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non
puo’ essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per
impianti al chiuso. Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e’ possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le
competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la
presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione
epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi
all’aperto, puo’ essere stabilito un diverso numero massimo di
spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui
al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e, per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal
Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o
competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo’
anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa
da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con
riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all’articolo 9.Art. 6
Piscine, palestre e sport di squadra1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita’ di piscine all’aperto in conformita’ a protocolli e linee
guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite
le attivita’ di palestre in conformita’ ai protocolli e alle linee
guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto
delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, e’ consentito lo svolgimento all’aperto di
qualsiasi attivita’ sportiva anche di squadra e di contatto. E’
comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo.Art. 7
Fiere, convegni e congressi1. E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33
del 2020, ferma restando la possibilita’ di svolgere, anche in data
anteriore, attivita’ preparatorie che non prevedono afflusso di
pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere
di cui al presente comma e’ comunque consentito, fermi restando gli
obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con
riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che
l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi’ consentiti i
convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33
del 2020.Art. 8
Centri termali e parchi tematici e di divertimento1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita’
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta ferma l’attivita’ dei centri termali adibiti a presidio
sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative
e terapeutiche.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono
consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.Art. 9
Certificazioni verdi COVID-191. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell’acido
nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato sull’individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall’autorita’ sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC) per l’emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di
attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a),
ha una validita’ di sei mesi a far data dal completamento del ciclo
vaccinale ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente
la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di
dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la
predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel
fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b),
ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione di
cui al comma 2, lettera b), ed e’ rilasciata, su richiesta
dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura
presso la quale e’ avvenuto il ricovero del paziente affetto da
COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e’ resa
disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La
certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita’
qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a
decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il
soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo
al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c),
ha una validita’ di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed e’
prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui
al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o
pediatri di libera scelta.
6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato 1 e possono
essere rese disponibili all’interessato anche con le modalita’ di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
7. Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma
in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita’ al
diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono
riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro
dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se
conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in
ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti
delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare
la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la
pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma
nazionale – DGC.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l’interoperabilita’ delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche’ tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita’ di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita’ di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell’identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l’autenticita’, la validita’ e l’integrita’
delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell’adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell’allegato 1.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 331. All’articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 luglio 2021»;
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge
n. 33 del 2020.Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-191. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all’allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.Art. 12
Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri1. All’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano
richiesta.», e’ aggiunto il seguente periodo: «L’importo di ciascuna
anticipazione non puo’ essere superiore all’indennizzo richiesto e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione
europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’emergenza da COVID-19.».
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto
dei residui per l’anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
all’articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.Art. 13
Sanzioni1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481,
482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui
all’articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si
applicano le pene stabilite nei detti articoli.Art. 14
Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.Dato a Roma, addi’ 22 aprile 2021
Di seguito l’Allegato 1 al Decreto:
Allegato 1
(ART. 9 – Certificazioni verdi COVID-19)TABELLA CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
1. Certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione:
Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID-19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipo di Vaccino
vaccine/prophylaxis;
Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)
vaccine medicinal product;
Produttore o titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del vaccinovaccine marketing authorization holder or manufacturer;
Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste
per l’intestatario del certificatonumber in a series of vaccinations/doses
and the overall number of doses in the series;Data dell’ultima somministrazione effettuata;
date of vaccination, indicating the date of the latest dose received;
Stato membro di vaccinazione
Member State of vaccination;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
2. Certificazione verde COVID-19 di guarigione:
Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: COVID-19
disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19;
Data del primo test positivo
date of first positive test result;
Stato membro in cui e’ stata certificata l’avvenuta guarigione
Member State of test;
Struttura che ha rilasciato il certificato
certificate issuer;
Validita’ del certificato dal … al:
certificate valid from … until;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
3. Certificazione verde COVID-19 di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo:Cognome e nome
name: surname(s) and forename(s);
Data di nascita
date of birth;
Malattia o agente bersaglio: COVID-19
disease or agent targeted: COVID-19;
Tipologia di test effettuato
the type of test;
Nome del test
test name;
Produttore del test
test manufacturer;
Data e orario della raccolta del campione del test
date and time of the test sample collection;
Data e orario del risultato del test
date and time of the test result production;
Risultato del test
result of the test;
Centro o struttura in cui e’ stato effettuato il test
testing center or facility;
Stato membro in cui e’ effettuato il test
Member State of test;
Struttura che detiene il certificato
certificate issuer;
Identificativo univoco del certificato
unique certificate identifier.
Di seguito l’Allegato 2 al Decreto:
Allegato 2
(ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)+——-+———————————————————+
| |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,|
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 |
| |aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a|
| |laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e|
|1 |degli enti del Servizio sanitario nazionale |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo |
| |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni finalizzate a |
| |facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e |
|2 |medicali |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|
| |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 Permanenza in servizio del personale |
|3 |sanitario |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|
| |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 Disposizioni straordinarie per la produzione |
| |di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione |
|4 |individuale |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo |
| |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei |
|5 |dati personali nel contesto emergenziale |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi |
|6 |collegiali |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
| |2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle |
| |Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo |
|7 |nazionale dei vigili del fuoco |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo |
| |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e |
| |non computabilita’ di alcuni periodi di assenza dal |
|8 |servizio |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo |
| |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |24 aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per la continuita’ |
| |dell’attivita’ formativa delle Universita’ e delle |
| |Istituzioni di alta formazione artistica musicale e |
|9 |coreutica |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 |
| |aprile 2020, n. 27 Abilitazione all’esercizio della |
| |professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti|
|10 |in materia di professioni sanitarie |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 |
| |aprile 2020, n. 27 Durata dell’incarico del Commissario |
| |straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle |
| |misure di contenimento e contrasto dell’emergenza |
|11 |epidemiologica COVID-19 |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,|
| |n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |
| |giugno 2020, n. 41 Modalita’ di svolgimento |
| |dell’attivita’ dei gruppi di lavoro per l’inclusione |
|12 |scolastica |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. |
| |22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno |
| |2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei|
|13 |provvedimenti del Ministero dell’istruzione |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. |
| |22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno |
| |2020, n. 41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami|
| |di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni |
|14 |e dei tirocini professionalizzanti e curriculari |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,|
| |n. 40 Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione |
|15 |e comunicazione relative a contratti finanziari |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile |
| |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|
| |giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di |
|16 |distribuzione dei farmaci agli assistiti |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile |
| |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|
| |giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia |
|17 |contrattuale per la medicina convenzionata |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile |
| |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5|
| |giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di |
| |sperimentazione dei medicinali per l’emergenza |
|18 |epidemiologica da COVID-19 |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio |
| |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l’avvio di |
| |specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza |
|19 |COVID-19 |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
|20 |2020, n. 77 Proroga piani terapeutici |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| |2020, n. 77 Proroga delle forme di sottoscrizione e |
| |comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in |
|21 |modo semplificato |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| |2020, n. 77 Disposizioni in materia di buoni fruttiferi |
|22 |postali |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
|23 |2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio |
| |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge |
| |17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro |
|24 |agile |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |
| |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| |2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la |
| |tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e |
|25 |delle politiche sociali |
+——-+———————————————————+
| |Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio |
| |2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge |
|26 |17 luglio 2020, n. 77 Edilizia scolastica |
+——-+———————————————————+