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Decreto Legge 5 gennaio 2021: testo completo e misure nuovo DL

Decreto Legge 5 gennaio 2021: il testo completo e le misure del nuovo DL.
Nella giornata del 5 gennaio è stato firmato un nuovo Decreto Legge con il quale vengono disposte nuove misure e prescrizioni per contenere e contrastare la diffusione del Covid. 

Il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, avente per oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore a partire dal 6 gennaio 2021.
Di seguito il testo completo con gli Articoli:

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Art. 1
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di
diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero
per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale,
ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le
misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020 e’ altresi’ consentito lo spostamento,
in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi
gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non
autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e’
consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai
relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di provincia.
4. Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto
non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i
provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35.

Art. 2
Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16-ter, e’ aggiunto il seguente: “16-quater. Il
Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di
cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le
previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di
tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno
scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno
moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,
misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle
applicabili sull’intero territorio nazionale.”.
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio
2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le
procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o piu’
regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e’ almeno di
tipo 2 e il livello di rischio e’ almeno moderato;
b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e’ almeno di
tipo 3 e il livello di rischio e’ almeno moderato.

Art. 3
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 e’
sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35.

Art. 4
Progressiva ripresa dell’attivita’ scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca
delle predette istituzioni l’attivita’ didattica in presenza. La
restante parte dell’attivita’ didattica, e’ svolta tramite il ricorso
alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le
misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 dicembre 2020, nonche’ su tutto il territorio
nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attivita’ didattica
delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a
distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle
istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma
1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre
2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresi’, per ogni
istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto
previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita’ di svolgere
attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni
educativi speciali.

Art. 5
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie
assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento
sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico
nazionale di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore
di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all’articolo 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta’
eventualmente gia’ espressa dall’interessato ai sensi del citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all’articolo 1, comma
418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita’ naturale, ovvero qualora il fiduciario,
il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno mancano o non
sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore
sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza
sanitaria assistita (RSA), o dell’analoga struttura comunque
denominata, in cui la persona incapace e’ ricoverata ne assume la
funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della
prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel
documento di cui al comma 3 si da’ atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo stato d’incapacita’ naturale
dell’interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del
responsabile medico della struttura, le attivita’ previste dal
presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL
territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo
delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti,
quando gia’ noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o
stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu’ prossimo entro
il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e’ idoneo ad
assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata,
esprime in forma scritta, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4,
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla
somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei
successivi eventuali richiami e ne da’ comunicazione al dipartimento
di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita’ alla volonta’
dell’interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge
n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita’ a quella delle persone
di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e’ immediatamente e
definitivamente efficace. Il consenso non puo’ essere espresso in
difformita’ dalla volonta’ dell’interessato, espressa ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella
delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3.
Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore
sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui
l’interessato e’ ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL
o il suo delegato, puo’ richiedere, con ricorso al giudice tutelare
ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n.
219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per
difetto di disposizioni di volonta’ dell’interessato, anticipate o
attuali, e per irreperibilita’ o indisponibilita’ dei soggetti di cui
al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale
sottoscritto dall’amministratore di sostegno di cui al comma 2,
unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei
presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e’ comunicato immediatamente,
anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della
struttura in cui l’interessato e’ ricoverato al giudice tutelare
competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui
al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti
quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5,
ovvero ne denega la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di
cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 e’ comunicato
all’interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del
comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la
persona e’ ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente
comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che
sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti
Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e’ privo di effetti fino
alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata
effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile,
o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono
ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche’ disponga la
sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 5 gennaio 2021