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Città Sant’Angelo, ordinanza sindaco: divieti per Pasqua e Pasquetta e multe previste

Città Sant’Angelo, ordinanza del sindaco: divieti e interdizioni per Pasqua e Pasquetta.
Il primo cittadino di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, ha firmato un’ordinanza con alcuni divieti e interdizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus durante le festività pasquali (ordinanze con divieti e prescrizioni sono state firmate anche a Pescara, leggi QUI e a Montesilvano, leggi QUI).

Per i trasgressori sono previste sanzioni da 400 a 3mila euro (aumentate fino a un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo).
Qui di seguito le prescrizioni per Città Sant’Angelo contenute nell’ordinanza n. 21 del 10 aprile 2020 firmata dal sindaco Perazzetti:

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ORDINA
nei giorni di sabato 11 aprile 2020, domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020, per l’intera durata delle 24 ore:
1. interdizione assoluta al transito pedonale sui marciapiedi e sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano, con deroga per quanti debbano accedere o uscire dalla propria residenza, domicilio o abitazione posti su Viale Torre Costiera esclusivamente per attendere alle occupazioni per le quali è previsto l’utilizzo dell’autocertificazione conseguente al D. L. 19/2020, in vigore dal 26/03/2020;
2. interdizione assoluta al passaggio di acceleratori di velocità e velocipedi (biciclette, ciclomotori o mezzi a trazione elettrica) sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano;
3. divieto tassativo di accedere su tutte le spiagge del litorale cittadino compreso tra i comuni confinanti di Montesilvano e Silvi;
4. divieto assoluto di stazionare sulle aree verdi del territorio comunale, nelle zone esterne alle carreggiate viarie e nelle aree di sosta e/o parcheggi variamente denominati; ciò in aggiunta alle previsioni di chiusura al pubblico di parchi e aree verdi dotati di recinzione già adottate con precedenti provvedimenti.
AVVERTE
che il mancato rispetto dei divieti e limitazioni di cui sopra sarà punito ai sensi dell’art. 4 del D. L. 19/2020, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 400,00 a € 3.000,00. Se il mancato rispetto delle già menzionate misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

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